In caso di riparazione dell’auto incidentata la liquidazione del danno deve comprendere tutte le voci di danno spettanti per la sua sostituzione

In caso di riparazione dell’auto incidentata la liquidazione del danno deve comprendere tutte le voci di danno spettanti per la sua sostituzione
06 Novembre 2023: In caso di riparazione dell’auto incidentata la liquidazione del danno deve comprendere tutte le voci di danno spettanti per la sua sostituzione 06 Novembre 2023

IL CASO. Tizio e Caia, conducente e proprietaria di un’autovettura agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati a causa di un incidente stradale, imputando la responsabilità del sinistro esclusivamente al conducente di altra vettura coinvolta. Il Giudice di Pace accoglieva solo parzialmente la domanda, in quanto riconosceva una paritaria responsabilità concorsuale dei due conducenti e condannava la compagnia assicurativa al risarcimento dei danni. Quest’ultima impugnava la sentenza e il Tribunale riduceva gli importi risarcitori dei danni effettuando una liquidazione per equivalente in luogo di quella in forma specifica disposta dal Giudice di Pace.

La danneggiata, quindi, impugnava la decisione di secondo grado con ricorso per cassazione, lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento del danno in forma specifica.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20.04.2023 n. 10686, ha anzitutto ribadito che “la disposizione dell’art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore”.

La Suprema Corte ha precisato che “le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice – con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento – in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata”.

Ancora, viene precisato che “deve dunque ritenersi che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2058, comma 2, cc., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull’entità dei costi ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato”.

La Suprema Corte ha poi affermato che “non può non considerarsi che, laddove il danneggiato decida – com’è suo diritto – di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato (perché si tradurrebbe in una indebita locupletazione per il responsabile) il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo”.

Pertanto il Giudice che proceda alla liquidazione per equivalente, deve riconoscere necessariamente tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo, compresi i costi non effettivamente sostenuti, ma che avrebbero dovuto essere riconosciuti in caso di risarcimento in forma specifica. A tal fine, quindi, devono comunque essere considerati nella liquidazione per equivalente tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato, fra cui appunto, quelli inerenti alla rottamazione di quello danneggiato e gli altri necessari per la sua sostituzione.

La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale (in diversa composizione).

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